Movida notturna e violazione dell’art. 659 c.p. da parte pubblico esercizio che diffonde la musica in orario notturno (Cass. 3952/22).

Secondo la Cassazione l’accertamento dell’effettiva idoneità delle emissioni rumorose a disturbare le persone è un accertamento di fatto rimesso all’apprezzamento del giudice di merito (nel caso di specie era stata accertata la rumorosità prodotta dal locale attraverso le dichiarazioni del tecnico incaricato dei rilievi dall’Arpa). Per integrare la contravvenzione dell’articolo 659 Codice penale (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) non sono necessarie né la vastità dell’area interessata dalle emissioni rumorose, né il disturbo di un numero rilevante di persone: Il Giudice di merito può accertare l’esistenza della contravvenzione su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della quiete pubblica (Cassazione 11031/2015).

È sufficiente che il disturbo venga arrecato a un gruppo indeterminato di persone e non solo di un singolo, anche se raccolte in un ambito ristretto come in un condominio (Cassazione 45616/2013). Inoltre, risponde della contravvenzione il gestore del locale che non impedisce gli schiamazzi degli avventori in sosta davanti al locale nelle ore notturne (Cassazione 14750/2020). Nel caso specifico la Cassazione ha ritenuto non rilevante il richiamo del ricorrente circa una diversa classificazione dell’area, poiché era soltanto un auspicio futuro, legato alla destinazione della zona all’animazione e al divertimento serale della città: incombeva perciò al gestore del locale l’obbligo dell’adozione di adeguate iniziative per controllare la propria clientela; tale controllo non poteva consistere in blandi richiami, tant’è che il ricorrente veniva sanzionato anche in via amministrativa.