Responsabilità civile della P.A. – Danni da impatto dell’autovettura con un cinghiale: nessun dovere specifico di diligenza al di la’ di quello generale assolto con la segnaletica (Cass. 16808/2018)

Sulla base di un costante orientamento giurisprudenziale, avallato dalla menzionata sentenza 16808/18, “in tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall’articolo 2052 cod. civ., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall’articolo 2043 cod. civ., anche in tema di onere della prova, e percio’ richiede l’individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico.” (cfr. Cass. 9276/2014).

 La giurisprudenza di legittimità, sempre muovendosi nell’ambito della fattispecie legale di cui all’articolo 2043 c.c., negli ultimi anni e a partire dal 2010 sino a tempi recentissimi (da Cass. n. 80 del 2010 a Cass. n. 22886 del 2015, attraverso Cass. n. 4202 del 2011, n. 21395 del 2014, n. 12808 del 2015) ha in piu’ occasioni riconnesso l’imputazione della responsabilita’ agli enti, compresa la provincia, a cui dalla legislazione fossero stati concretamente affidati, nell’ambito del quadro della legislazione nazionale (L. n. 157 del 1992), concreti poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata. Tali pronunce, spesso intervenute per risolvere il profilo della legittimazione passiva tra i vari enti, concernono fattispecie in cui veniva comunque in questione la mancanza di segnaletica stradale che avvertisse gli utenti della strada. Evidente che la eventuale ulteriore pretesa dell’obbligo di predisporre mezzi specifici e mirati, per scoraggiare/impedire l’attraversamento a tutela degli utenti della strada, deve trovare fondamento in una specifica norma. Altrimenti, dalla finalita’ generale della legislazione si farebbero discendere obblighi (al fine della condotta diligente rilevante ai sensi dell’articolo 2043 c.c.) ben oltre la generica prudenza e diligenza. Assunta la mancanza dell’obbligo di predisporre misure diverse dalla segnaletica stradale, pacificamente esistente, diviene irrilevante la mancata considerazione della conoscenza del fenomeno da parte della Provincia in quella zona della strada provinciale.

In definitiva, nessun dovere specifico di diligenza al di la’ di quello generale assolto con la segnaletica, puo’ discendere in capo all’ente delegato per la gestione della fauna , in assenza di specifiche disposizioni normative” (cfr. Cass. 16642/2016 e Cass. 22886/2015, con soluzione confermativa del mero obbligo di apporre la segnaletica di pericolo, nel caso ivi esaminato non assolto).